Ordinanza Dirigenziale: taglio siepi e rami nelle fasce di rispetto stradale

Il sottoscritto geom. Abbatiello Mario Giuseppe in qualità di Responsabile del Settore “Area Manutenzioni e Servizi Ambientali” del Comune di Durazzano;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 3 gennaio 2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, è stato conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile dell’Area Manutenzioni e Servizi Ambientali fino al 31 dicembre 2023;
RICHIAMATO, altresì, il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati.

VISTO l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTA la crescente incuria dei terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante e arbusti a ridosso delle strade carrabili e pedonali e aree a uso comune;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell’art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

PRESO ATTO CHE:
la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;
la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare problemi sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione incendio;

TENUTO CONTO CHE la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora, oltre a restringere e danneggiare le sedi stradali, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e pedoni;

RITENUTO, pertanto, indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadenti le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, garantire l’applicazione e l’attuazione delle misure di sicurezza per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l’esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all’Autorità competente;

EVIDENZIATO CHE gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità ma particolarmente in concomitanza con il sopraggiungere della stagione estiva, per la particolari condizioni climatiche locali che, specialmente su aree di interesse ed accesso nelle frazioni, riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l’incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

RICHIAMATO l’art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”;

ACCERTATO CHE i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

VISTO l’art.19 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Durazzano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.05.2018;

VISTI gli art.29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli art. 29 e 7 del D. Lgs 10.09.1993 n.360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto comunale;

ORDINA a tutti i proprietari confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di Durazzano (BN) di:
tagliare siepi, arbusti e rami che invadono strade pubbliche e marciapiedi, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile ovvero che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;
tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l’illuminazione delle strade;
potare gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
rimuovere ramaglie e alberi, nel più breve tempo possibile, che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, potrebbero cadere sulle strade provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico.

AVVERTE gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza all’albo pretorio del Comune di Durazzano (quindi entro e non oltre il giorno 21 giugno 2023) e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte all’anno.
Il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge.
In caso di inottemperanza al presente provvedimento l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell’effettuazione dei lavori in danno agli inadempienti fatto salvo ogni ulteriore responsabilità.

DISPONE CHE Gli agenti del Comando di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione dell’Albo Pretorio on-line Comunale e sul sito del Comune www.comune.durazzano.bn.it

SANZIONI
Il mancato rispetto della presente ordinanza verrà punito con quanto previsto dal D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche ed integrazione (C.d.S); senza ulteriore ordinanza confermativa ma con le procedure previste dal citato C.d.S.;
Al proprietario del fondo verranno addebitate ulteriori spese in caso di intervento sostitutivo del Comune.
La presente ordinanza è trasmessa al Comando dei Carabinieri – Forestale di Sant’Agata de ‘Goti (BN) e al Comando di Polizia Locale del Comune di Durazzano (BN).
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Allegato ordinanza

 

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