Commissioni
Membri effettivi
- Presidente:
CRISCI Alessandro – Sindaco - Membro:
DE LUCIA Luca – Consigliere - Membro:
VIGLIOTTI Gino – Consigliere - Membro:
ABBATIELLO Rocco – minoranza consiliare
Membri Supplenti
- Membro:
MARCIANO Francesco – Consigliere - Membro:
ABBATIELLO Mattia – Consigliere - Membro:
MARTONE Giovanni – minoranza consiliare
Competenze
La tenuta e L’aggiornamento delle liste elettorali è di competenza dell’ufficiale elettorale, in conformità dell’articolo 26 della legge 24 novembre 200, n. 340.
L’ufficiale elettorale è in tutti i Comuni la Commissione elettorale comunale (d’ora in avanti denominata C.E.C.).
È tuttavia previsto nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la Commissione elettorale possa delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune. (articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270).
Elezione e composizione
Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41comma 3 del d. lg. 267 del 2000).
La commissione è composta dal Sindaco e da:
tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri
otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1)
Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della Commissione, essendo membro di diritto.
Il sistema di votazione è stabilito dall’articolo 13 del d.P.R. 223: con lo stesso procedimento si eleggono prima gli effettivi e poi i supplenti.
Ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori:
a tre, nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero pari o inferiore a 50 membri
a quattro, nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri.
A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Per consentire, comunque, la presenza della minoranza è disposto che, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Le funzione di redigere il verbale della seduta della Commissione è demandata al Segretario comunale.
Funzionamento
La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano.
La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente.
Per la validità delle riunioni è richiesto, in prima convocazione, l’intervento della maggioranza dei componenti, ossia:
tre membri, se è costituita da 4 componenti
cinque membri, se è costituita da 9 componenti.
In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a:
tre, se è costituita da 4 componenti
quattro, se è costituita da 9 componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio elettorale del Comune di Durazzano.
Ricorsi
Ogni cittadino ha facoltà di ricorrere contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali.
Il ricorso va presentato alla Commissione nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.
L’art. 13 della Legge 10.04.1951 n. 287, prevede che in ogni Comune siano formati, a cura di una Commissione Comunale composta dal Sindaco e da un suo delegato che la presiede e da due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi di cittadini per l’esercizio delle funzioni di giudice Popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise d’Appello.
Il Consiglio Comunale ha proceduto alla nomina dei due Consiglieri componenti della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello:
- Presidente:
CRISCI Alessandro – Sindaco o suo delegato - Componente:
VACCHIO Marzia – Consigliere - Componente:
BUFFOLINO Alessandro – Consigliere